Requisiti acustici passivi degli edifici: verifica e collaudo (o certificazione acustica)

I requisiti acustici passivi degli edifici si verificano IN OPERA, con strumentazione certificata professionale. E’ un collaudo che viene eseguito in cantiere. Non si può fare dal computer come la certificazione energetica. Il risultato del collaudo è un certificato che accompagnerà l’attestazione conclusiva da allegare all’agibilità.

E’ importante il progetto (valutazione previsionale) dei requisiti acustici passivi per non avere sorprese in fase collaudo.

Strumenti per verifica requisiti acustici

Quando va redatta l’attestazione conclusiva dei requisiti acustici passivi degli edifici?

La verifica dei requisiti acustici passivi è richiesta dal 1998! Ma solo da poco tempo, per gli interventi che ricadono nel campo di applicazione del DPCM 5/12/1997, la normativa regionale Toscana in caso di ASSEVERAZIONE DI AGIBILITA’ obbliga ad allegare l’attestazione conclusiva dei requisiti acustici passivi degli edifici. Insieme al suddetto modulo andrà depositata la relazione di prova in opera a firma di tecnico competente in acustica ambientale. 

Per spiegare meglio: l’intervento edilizio rientrava nel campo di applicazione dell’acustica E devi presentare l’agibilità? Allora è necessario presentare l’attestazione conclusiva dei requisiti acustici passivi degli edifici corredata di relazione di prova in opera a firma di tecnico competente in acustica ambientale. 

RICAPITOLANDO:

  • Rientri nel campo di applicazione del DPCM 5/12/97 (scopri qui se ci rientri)?
  • Devi presentare agibilità a fine lavori (scopri qui quando va presentata)?


SE HAI RISPOSTO SI AD ENTRAMBE LE DOMANDE DOVRAI ESEGUIRE LA CERTIFICAZIONE ACUSTICA E PRESENTARE L’ATTESTAZIONE CONCLUSIVA A FIRMA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA ISCRITTO ALL’APPOSITO ALBO

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Ma la vera domanda è:

Quando si rientra nel campo di applicazione della norma sull’acustica DPCM 5/12/1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici?

  1. DIPENDE DALLA CATEGORIA DI EDIFICIO. Il decreto sui requisiti acustici passivi si applica alle seguenti categorie:
  • A – edifici adibiti a residenza o assimilabili
  • B – edifici adibiti ad uffici e assimilabili
  • C – alberghi, pensioni ed attività assimilabili
  • D – ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
  • E – edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
  • F – edifici adibiti ad attività ricreative o di culto ed assimilabili
  • G – edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Non si applica alle destinazioni industriale o artigianale.

  1. DIPENDE DAL TIPO DI INTERVENTO. Ecco alcune voci che rientrano nel DPCM 5/12/97:
  • Nuova costruzione
  • Ampliamenti
  • Cambio di destinazione d’uso anche senza opere
  • Frazionamento di immobile orizzontale (sullo stesso piano)
  • Frazionamento di immobile verticale
  • Realizzazione nuovi bagni e/o impianti di scarico
  • Installazione di ascensore all’interno dell’unità immobiliare
  • Sostituzione infissi
  • Realizzazione nuove aperture
  • Nuova costruzione
  • Demolizione e ricostruzione
  • Quando effettuo manutenzione straordinaria di un elemento edilizio

E per l’agibilità?

Quando bisogna asseverare l’agibilità?

L’attestazione di agibilità è asseverata dal direttore dei lavori o da un professionista abilitato. Ai sensi dell’art. 149 della legge regionale Toscana n. 65/2014 è necessario per utilizzare gli edifici o parti di essi, sia di nuova costruzione e sia di già esistenti in seguito a lavori di:

a) sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali;
b) ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
c) restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d’uso;
d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.

Chi controlla? Come?

Vi rimando al sito della Regione Toscana con le indicazioni per gli enti di controllo.

Quanto costa la certificazione acustica?

Quale il prezzo dell’attestazione conclusiva sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici?

Le prove solitamente vengono eseguite a campione sulle strutture edilizie. Spesso si è soliti fare una valutazione ad unità immobiliare. Nella singola unità poi possono essere valutati diversi parametri. Il prezzo di una certificazione acustica parte da euro 500 (es. immobile monofamiliare con sole facciate esterne da valutare) ad euro 900 (es. appartamento in condominio con prove da effettuare su pareti, facciate, solai, impianti).

Per il tuo caso togliti il dubbio:

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